Differenza tra promittente e promissario
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Sinonimo promettente
La promessa (latino: promissa) è un concetto polisemico rilevante per le scienze sociali. Da un punto di vista socio-culturale è un’offerta di dare qualcosa a un’altra persona. Da un punto di vista giuridico è un contratto con il quale una (o entrambe) le parti si obbligano entro un certo periodo di tempo, o per la scadenza di un termine o per l’adempimento di una condizione, a concludere un certo contratto futuro. Questo contratto è chiamato anche preparatorio, ante-contratto, pre-contratto e contratto preliminare[1].
Storicamente, si è discusso se la promessa è un contratto autonomo o se è semplicemente preparatoria a quello che sarà un contratto definitivo. Oggi sembra chiaro che la promessa è autonoma, in quanto è un contratto con un oggetto proprio (questo è il contratto futuro), e che continuerà ad essere valida anche se il contratto futuro non è concluso, dando diritto al risarcimento dei danni.
La dottrina tedesca ha ritenuto che non ci può essere una promessa di contratto, perché è contrario al diritto contrattuale che qualcuno si impegni a concludere un contratto futuro e specifico entro un certo periodo di tempo. L’obiezione non è stata solo teorica, ma ha ricevuto riconoscimento in molti codici che non hanno ammesso la promessa di contratto. Contro questa obiezione, i codici che accettano il contratto di promessa (come i codici francese, italiano e messicano) considerano che all’interno di questa libertà assoluta di contrattazione, il suo campo d’azione deve essere sempre più ristretto, perché esistono un’infinità di contratti in cui non c’è possibilità di discutere se concluderli o meno.
Significato di acquirente importante
L’uso più comune della nozione di promissario è nel campo giuridico, dove una promessa è intesa come un contratto in cui una o entrambe le parti si impegnano a concludere un altro contratto futuro entro un certo periodo di tempo. La promessa, in questo senso, è un contratto preliminare o un pre-contratto.
In questo contesto, il promissario è la parte che esprime il suo impegno a concludere il futuro contratto. A seconda delle caratteristiche del contratto, si può parlare di promissario-locatario (se il contratto è una locazione), promissario-acquirente (nel caso di un contratto di compravendita), ecc. L’altra parte della promessa è chiamata il promesso. Se la promessa è bilaterale, entrambe le parti sono chiamate promesse.
Come in ogni contratto, ci sono diritti e obblighi associati alla relazione contrattuale tra promittente e promesso. Se il promissario si rifiuta infine di concludere il contratto che ha promesso, il promesso ha il diritto di citarlo in giudizio.
Prominente significa giusto
L’uso più comune della nozione di promissario è nel campo giuridico, dove una promessa è intesa come un contratto in cui una o entrambe le parti si impegnano a concludere un altro contratto futuro entro un certo periodo di tempo. La promessa, in questo senso, è un contratto preliminare o un pre-contratto.
In questo contesto, il promissario è la parte che esprime il suo impegno a concludere il futuro contratto. A seconda delle caratteristiche del contratto, si può parlare di promissario-locatario (se il contratto è una locazione), promissario-acquirente (nel caso di un contratto di vendita), ecc. L’altra parte della promessa è chiamata il promesso. Se la promessa è bilaterale, entrambe le parti sono chiamate promesse.
Come in ogni contratto, ci sono diritti e obblighi associati alla relazione contrattuale tra promittente e promesso. Se il promissario si rifiuta infine di concludere il contratto che ha promesso, il promesso ha il diritto di citarlo in giudizio.
Differenza tra promittente e promesso
Si veda, oltre ai testi della classe, l’opera citata di Alessandri Rodríguez, Tono II, pp. 1177 a 1329; Claro Solar, Volume XI, nn. 1201 a 1213, incluso; Urrutia, Leopoldo: “Promesas Unilaterales de venta o de compra”, “Revista de Derecho y Jurisprudencia”, Volume XVI, 1919, Parte Prima, p. 5.
Alessandri R.- No. 2080. Vedi la giurisprudenza citata e anche, “Revista de Derecho y Jurisprudencia”, Volume XXVIII, Seconda Parte, Sezione 1, p. 689, e commenti dello stesso autore in calce alla sentenza.
La nullità del contratto di promessa, perché non contiene la determinazione del prezzo, non rende nullo anche il contratto di promessa che viene concluso e nel quale viene determinato il prezzo. Tale è la dottrina stabilita dalla Corte Suprema in una sentenza del 10 gennaio 1936; “Revista de Derecho y Jurisprudencia”, Volume XXIII, Parte 2, Sezione 1, p. 165.
C. Solar.-Tomo X, n. 96.-Alessandri: “Teoría de las Obligaciones”, Apuntes de Clases, 1934, p. 144.-Alessandri y Somarriva: “De las Obligaciones”, Apuntes de Clases, scritto da A. Vodanovic, p. 92.