Differenza tra cancellazione e radiazione dallalbo
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Squalifica speciale
Nota di definizione: Reato contro lo stato civile che si commette quando una persona, con qualsiasi atto, ostacola o rende difficile la determinazione o la conoscenza del vero stato civile o dell’identità di un’altra, o assegna uno stato civile o un’identità diversa da quella vera, o li sopprime. Fonte:CPC, artt. 138-139 bis.Fonte:CODICE PENALE: LEGGE 11.179; LIBRO SECONDO; TITOLO IV; CAPO II; artt. 138-139 PENE ASSOCIATE:Reato di rendere difficile la conoscenza del vero stato civile o identità di una persona; o di cambiarli per altri che non sono veri.NOTA:PENA: reclusione o reclusione; interdizione speciale.
Interdizione assoluta e speciale
CAPO III – CAUSE DI IMPUNITA’ Articolo 36 Lo stato di intensa commozione provocato dalla sofferenza cronica a causa della violenza domestica, autorizza il giudice a esonerare dalla pena per i reati di omicidio e lesioni, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Nel caso di reati punibili con la reclusione quando ci sono circostanze attenuanti eccezionali, il giudice avrà il potere di ridurre la multa che sarà applicata in conformità con il paragrafo precedente. (Articolo 68, paragrafo 2).
indipendenza o unità dello Stato). Un cittadino che compie atti diretti ad assoggettare il territorio nazionale o una parte di esso alla sovranità di un governo straniero, o con lo scopo di minare l’integrità o alterare l’unità dello Stato.
2. (Servizi militari o politici resi a uno Stato straniero in guerra con l’Uruguay). Qualsiasi cittadino che prenda le armi o fornisca servizi di natura militare o politica a uno Stato straniero in guerra con l’Uruguay, o che appoggi i suoi piani fornendo elementi militari o denaro.
Esempi di soppressione dell’identità
In caso di reclusione permanente rivedibile, una volta scontata questa prima parte minima della pena, se il giudice ritiene che non siano stati soddisfatti i requisiti necessari per la liberazione del detenuto, verrà stabilito un periodo di tempo per un nuovo esame della sua situazione; e se, al contrario, il giudice ritiene che egli soddisfi i requisiti necessari per la liberazione, verrà stabilito un periodo di liberazione condizionata in cui verranno imposte condizioni e misure di controllo per garantire la sicurezza della società e per assistere il detenuto in questa fase finale del suo reinserimento nella società.
La pena di reclusione permanente rivedibile non è dunque una sorta di “sentenza definitiva” in cui lo Stato si dissocia dal reo. Al contrario, è un’istituzione che concilia l’esistenza di una risposta penale adeguata alla gravità del reato con l’obiettivo di rieducazione a cui dovrebbe tendere l’esecuzione delle pene detentive.
Si tratta, infatti, di un modello diffuso nel diritto comparato europeo, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato in linea con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, avendo dichiarato che quando il diritto nazionale offre la possibilità di revisione di una pena indeterminata in vista di una commutazione, remissione, estinzione o liberazione condizionale del reo, ciò è sufficiente a soddisfare l’articolo 3 della Convenzione (cfr. CEDU 12-2-2023, Kafkaris c. Cipro; 3-11-2023, Meixner c. Germania; 13-11-2023, Bodein c. Francia; 3-2-2023, Hutchinson c. Regno Unito).
Pena di squalifica
5. Certificato (originale o copia autenticata) che giustifichi la restituzione di questi valori all’Istituzione dove è stata ricevuta l’indennità o il compenso per pensionamento volontario, vendita di dimissioni o figure simili.
6. Atti del personale, risoluzioni amministrative e altri documenti relativi all’indennità o al risarcimento per pensionamento volontario, vendita di dimissioni o simili (originali o copie certificate).
6. Atti del personale, sentenze amministrative e altri documenti relativi a indennità di fine rapporto o indennità per pensionamento volontario, vendita di dimissioni o accordi simili (originali o copie certificate).
4. Certificato aggiornato dell’istituzione che ha proceduto al licenziamento in cui si dichiara se sono stati avviati procedimenti civili e/o penali contro la persona licenziata a seguito del licenziamento (originale o copia autenticata).
3. INTERDETTO CIVILE: Certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale competente che dichiara che la dichiarazione di interdizione giudiziaria è stata revocata, che la rispettiva azione è caduta in prescrizione, o qualsiasi altra indicazione motivata che l’interdizione giudiziaria non è più in vigore, con il rispettivo motivo di esecuzione (originale o copia autenticata).